E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE BCC VALLE DEL TRIGNO ETS", con sede in Mafalda, presso il Palazzo Ducale Ripalta sul Trigno.
Potranno essere costituiti delegazioni e uffici per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La Fondazione si propone di promuovere, nell'ambito del territorio di competenza della BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese.
La Fondazione persegue finalità nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'educazione, dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dello sport, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Fondazione persegue le proprie finalità promuovendo e sostenendo, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative ed attività idonee a favorire il raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:
1. stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà od in diritto superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività;
4. partecipare ad associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
5. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
6. promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazio-ni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;
7. promuovere studi, ricerche e progetti storico-culturali;
8. incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;
9. istituire e promuovere premi di studi;
10. promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche esercitate nel territorio;
11. compiere, comunque, tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
Articolo 4
Vigilanza
Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
Articolo 6
Fondo di gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non SIano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi previsti dall'articolo 10 del presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da altri Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.
Entro il mese di giugno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni e fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario generale.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e segg. del Codice Civile.
Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, eventualmente necessaria a seguito di riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.
Articolo 9
Fondatore
E' Fondatore la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno.
Articolo 10
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituziona-li", nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, i Comuni, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, determinati nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.
Possono ottenere dal Consiglio di amministrazione la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti non profit, istituti scolastici pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti si riuniscono nella Assemblea di partecipazione.
Articolo 11
Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dal Consiglio di amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'obligo di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione.
Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento e/o l'apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
Articolo 12
Organi della Fondazione
Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario generale;
- il Revisore dei Conti;
- il Gruppo di Partecipazione;
- il Comitato Scientifico, se nominato.
Tutte le cariche si intendono normalmente a titolo gratuito, salvo che in occasione delle rispettive nomine venga stabilito un emolumento, anche in forma di gettone di presenza alle riunioni.
Articolo 13
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di quattro ad un massimo di quindici, nominati dal Fondatore.
La composizione sarà la seguente:
1. da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri, tra cui il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente, nominati dal Fondatore BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO in rappresentanza del Fondatore stesso;
2. sino ad un massimo di sei membri nominati dal Fondatore BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti.
Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di cui al punto "a".
I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Possono essere revocati, senza necessità di giusta causa, dal fondatore prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazio-ne.
Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare il Segretario generale;
- nominare il Revisore dei conti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio.
Articolo 14
Gruppo di partecipazione
Il Gruppo di partecipazione è costituito dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti.
Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Il Gruppo di partecipazione è organo consultivo, anche in merito alla nomina dei rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e dei rappresentanti dei Partecipanti.
Esso, inoltre, formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione.
Il Gruppo di partecipazione viene convocato dal Presidente della Fondazione su proposta del Consiglio di amministrazione.
Al Gruppo di partecipazione spetta il compito di indicare una rosa di propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, come specificato nell'articolo 13 del presente Statuto. Il Gruppo di partecipazione è presieduto dal Presidente della Fondazione e ad esso intervengono tutte le componenti della Fondazione.
Articolo 15
Convocazione e quorum
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire ad horas.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giomo della seduta, il luogo e l'ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giomo della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio di amministrazione, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri di cui all'articolo 13 punto "a" del presente Statuto.
Il Consiglio di amministrazione, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri di cui all'articolo 13 punto "a" del presente Statuto.
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Articolo 16
Presidente
Presidente della Fondazione è il Presidente Onorario del Fondatore BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO, se nominato, o in sua mancanza il Presidente dello stesso Fondatore.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nomina e revoca avvocati.
Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in caso di mancanza, assenza o impedimento del Vice Presidente, da un Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dal Fondatore.
Articolo 17
Segretario generale
Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale e ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.
In particolare, il Segretario generale:
- collabora con il Presidente per gli adempimenti relativi alle sue attività;
- collabora con il Consiglio di amministrazione nella stesura del programma e degli obiettivi annuali e nella stesura del Regolamento della Fondazione;
- collabora alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie a lui assegnate, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, nonché tra le persone fisiche che prestano il loro contributo professionale alla Fondazione.
Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Segretario generale, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
Alle riunioni partecipa il Segretario generale.
Articolo 19
Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è nominato del Consiglio di amministrazione tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.
Egli è l'organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa.
Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
Articolo 20
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso o in comodato alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 21
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 22
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore nell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
I componenti gli organi così nominati resteranno in carica per il termine di durata previsto dal Fondatore all'atto della nomina.